Art. 2.
(Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) limitatamente agli enti previdenziali pubblici, creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.».
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
      3 Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i provvedimenti di carattere organizzatorio

 

Pag. 56

e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti agli obiettivi di cui al comma 1 del citato articolo 28.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, a decorrere dal 1o gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
      5. In funzione delle economie rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 4, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
 

Pag. 57